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Roma, 9 gennaio
2014
Circolare n. 3/2014
Oggetto: Tributi – Rafforzato
l’incentivo alla patrimonializzazione delle imprese (ACE) – Art.1 commi 137 e 138 Legge 27.12.2013, n.147, su S.O. alla
G.U. n.302 del 27.12.2013.
Le imprese che incrementano
il patrimonio vengono ulteriormente favorite a decorrere dal corrente periodo
d’imposta. L’ACE – l’aiuto alla crescita economica - introdotto nel 2011 dal
Governo Monti col cosiddetto Decreto Salva Italia è stato infatti rafforzato
per i prossimi tre anni.
Com’è noto, l’aiuto
consiste nella deducibilità dal reddito d’impresa di una quota percentuale dell’incremento
del capitale netto rispetto a quello esistente al 31.12.2010.
Nel triennio
2011-2013 l’aliquota è stata pari al 3 per cento. Per il prossimo triennio le
aliquote saliranno progressivamente: 4 per cento nel 2014; 4,5 per cento nel
2015 e 4,75 per cento nel 2016.
Soggetti beneficiari – L’agevolazione
spetta alle ditte individuali, alle società di persone e di capitali, alle
cooperative e alle stabili organizzazioni di società e enti non residenti. Sono
escluse le società che non si trovano in periodo di normale attività (es.
imprese assoggettate alle procedure di fallimento).
Variazioni del capitale proprio – I criteri per
determinare l’aumento del patrimonio sono stati disciplinati col Decreto
Ministeriale 14 marzo 2012. In particolare rilevano come variazioni in aumento
i conferimenti in denaro versati dai soci e gli utili accantonati a riserva, ad
esclusione di quelli accantonati nelle riserve non disponibili. Rilevano come
variazioni in diminuzione le riduzioni del patrimonio netto per attribuzioni a
qualsiasi titolo ai soci. Gli incrementi e i decrementi rilevano pro quota in
relazione al periodo in cui sono stati effettuati. Qualora l’importo deducibile
superi il reddito imponibile, l’eccedenza può essere dedotta negli anni
successivi.
Acconti delle imposte – La Legge di
Stabilità ha stabilito che ai fini della determinazione degli acconti Ires/Irpef 2014 e 2015 occorre tener conto
dell’agevolazione calcolata in base all’aliquota relativa al periodo precedente
(3 per cento per il 2014; 4 per cento per il 2015).
Daniela Dringoli |
Per riferimenti confronta
circ.re conf.le n.268/2011
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Allegato uno |
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D/d |
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S.O. alla G.U. n.302 del 27.12.2013 (fonte Guritel)
Legge 27
dicembre 2013, n.147
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
Stabilità 2014).
La Camera dei deputati
ed il Senato
della Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Omissis
137. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Dal
quarto» sono sostituite
dalle seguenti: «Dal
settimo»;
b) al secondo periodo,
le parole: «3 per cento»
sono sostituite
dalle seguenti: «3
per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2014, al 31
dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota
e' fissata, rispettivamente, al
4 per cento, al 4,5 per cento e al
4,75 per cento».
138. I soggetti che
beneficiano della deduzione di cui all'articolo
1 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011,
n. 214, determinano
l'acconto delle imposte
sui redditi dovute per i periodi d'imposta in
corso al 31 dicembre
2014 e al
31 dicembre 2015
utilizzando
l'aliquota percentuale
per il calcolo del rendimento nozionale
del
capitale proprio
relativa al periodo d'imposta precedente.
Omissis